La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha emanato la nota 10 febbraio 2016, n. 2597,
con la quale fornisce alcuni chiarimenti concernenti la redazione del
POS (Piano operativo di sicurezza) e del DUVRI (Documento di valutazione
dei rischi interferenziali) da parte di aziende fornitrici di
calcestruzzo nei cantieri temporanei o mobili, ossia i cantieri definiti
dall’art. 89, comma 1, lettera a), del Testo unico sulla sicurezza (dlgs 81/2008).
In base al dlgs 81/2008, art. 96, i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici,
anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa (anche
familiare o con meno di dieci addetti), hanno l’obbligo di redigere il
POS (piano operativo di sicurezza).
Analizzando attentamente gli artt. 26 e 96 del testo unico, si desume che le imprese che effettuano una “mera fornitura di materiali e attrezzature”
sono esonerate dall’obbligo di redazione del POS e dall’obbligo di
partecipazione alla redazione del DUVRI. Rimane, tuttavia, l’obbligo di
cooperazione, coordinamento e condivisione delle informazioni relative
alla sicurezza delle operazioni del fornitore di calcestruzzo con
l’azienda appaltatrice.
Pertanto, nell’ipotesi di fornitura di materiali e/o attrezzature, è
necessario che l’ispettore verifichi precisamente se si tratta di:
- mera fornitura (il fornitore non partecipa alle lavorazioni)
- fornitura e posa in opera (il fornitore partecipa alle lavorazioni che si svolgono in cantiere)
Nel primo caso, non si potrà esigere il POS o il DUVRI, ma si dovrà
verificare che sia stata data attuazione a quanto disciplinato dall’art.
26, comma 2, del dlgs 81/2008.
Viceversa, nel secondo caso (fornitura e posa in opera), l’ispettore
dovrà verificare la presenza del POS e l’analisi dei rischi interferenti
nel PSC o nel DUVRI.
Per capire se si tratta di mera fornitura di materiali basta far riferimento alla procedura per la fornitura in cantiere (circolare 10 febbraio 2011) approvata dalla Commissione consultiva permanente.
In particolare, affinché sia mera fornitura è necessario che
l’impresa fornitrice non debba partecipare in nessun modo alla posa in
opera del calcestruzzo e non debba tenere e manovrare la benna o il
secchione od il terminale in gomma della pompa.
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